Art. 27.
(Azioni positive per la promozione della tutela della salute psichica delle madri).

      1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, progetti sperimentali di sostegno alla salute psichica delle madri prima e dopo la nascita del figlio, al fine di prevenire fenomeni di tipo depressivo o altre manifestazioni psicopatologiche.
      2. I progetti di cui al comma 1 promuovono la realizzazione, presso ogni regione, di centri di prossimità per le madri, con il compito di assistere la donna nei mesi della gravidanza e nei mesi immediatamente successivi, anche tramite la collaborazione di organizzazioni di volontariato e non lucrative di utilità sociale per

 

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scopi di prevenzione, di informazione e di ricerca scientifica.
      3. I centri di cui al comma 2 perseguono le finalità di tutela previste dal presente articolo attraverso l'erogazione di servizi di:

          a) psicoterapia;

          b) assistenza sociale;

          c) assistenza all'infanzia;

          d) consulenza legale;

          e) consulenza sessuologica;

          f) educazione familiare.

      4. Presso il Ministero della solidarietà sociale è istituita, con decreto del Ministro della solidarietà sociale da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione scientifica di esperti, con il compito di monitorare annualmente l'attività dei centri di cui al comma 2, l'efficacia dei servizi resi, nonché le differenti tipologie di intervento.
      5. Entro il 30 settembre di ciascun anno, la commissione di cui al comma 4 trasmette al Parlamento una relazione sull'attività dei centri di prossimità, al fine di consentire una valutazione dei progetti sperimentali, degli interventi previsti, della loro efficacia nonché degli obiettivi conseguiti per migliorare le condizioni di salute mentale delle madri.